ASSOIMPRENDITORI
  Associazione di imprenditori e professionisti per la formazione 
imprenditoriale e della sicurezza sul lavoro
STATUTO
  Costituzione – scopi – competenza - durata
  Data di costituzione: 10 dicembre 2013
  Art. 1 - Denominazione durata e sede 
  1. In data 10 dicembre 2013 è costituita una associazione senza fini di lu-
  cro denominata "ASSOIMPRENDITORI associazione di imprenditori
  e professionisti per la formazione imprenditoriale e della sicurezza
   sul lavoro", il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto e dagli
   art. 36 e seguenti del Codice Civile.
  2. Assoimprenditori è una associazione sindacale datoriale e professionale
  costituita in base all'art. 39 della Costituzione che rappresenta imprendito-
  ri e professionisti, nonché aziende, imprese e società di servizi, in qualsia-
  si forma costituite, di tutti i settori produttivi (agricoltura, industria, edili-
  zia, commercio, turismo, servizi, formazione, terziario, sanità ecc.) impe-
  gnati nella divulgazione della cultura di impresa e della sicurezza sul la-
  voro.
  3. L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professioni-
  sti, imprenditori ed aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulen-
  za, aziende e studi professionali che operano nel settore dei lavori edili e 
  dell'ingegneria generale, civile ed industriale, aziende che impiegano nei 
  rispettivi settori l'uso di macchine e attrezzature nonché aziende che ope-
  rano nel settore della sanità pubblica e privata, e tutti i soggetti di cui al 
  comma 2. 
  4. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell' 
  Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con le modalità 
  dell'art. 15.
  5. L’Associazione ha sede in Policoro alla via Santacroce snc, e può aprire 
  sedi, succursali, recapiti in altro luogo, in Italia o all’estero, con deliberazione 
  del Consiglio direttivo.
  Art. 2 - Scopi e finalità
  L'Associazione non ha scopo di lucro
  L'Associazione che é basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, 
  si propone, nell’ ambito di una vasta divulgazione della cultura di impresa, 
  formazione e sicurezza sul lavoro, di svolgere attività di formazione,
  informazione, studio, ricerca, e realizzazione di attività ed iniziative al fine di 
  favorire gli scopi sociali, mettendole a disposizione dei soci, nonché di enti 
  pubblici e privati o aziende, imprese e professionisti che operano nella divul-
  gazione della cultura di impresa e della sicurezza sul lavoro.
  - L'Associazione ha come scopo lo sviluppo, la professionalizzazione, la tute-
  la e la difesa degli interessi dei formatori ed operatori della sicurezza nonché 
  delle aziende associate e dei lavoratori attraverso:   
  1. la rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle pe-
  culiarità delle aziende associate di cui all'art. 2549 del Codice Civile, dei for-
  matori ed operatori della sicurezza sul lavoro, del loro ruolo professionale e 
  della specificità della formazione nonché della consulenza in materia di sicu-
  rezza sul lavoro nei confronti di altre associazioni, enti pubblici e privati, 
  pubblica amministrazione, aziende, imprese e società pubbliche e private; 
  2.  la tutela degli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti alla 
  Associazione;
  3. la rappresentanza e la difesa degli iscritti in tutte le sede locali, nazionali 
  ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell’attività svolta 
  dai formatori, dagli operatori della sicurezza sul lavoro e dalle aziende che 
  operano nel settore, e dei lavoratori.
  4. la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli 
  da parte degli organi esecutivi e legislativi e normativi, in relazione alle te-
  matiche relative alla sicurezza sul lavoro.
  5. la realizzazione di percorsi formativi qualificanti ed abilitanti,  di
  formazione permanente per i propri iscritti, per gli operatori di tutti i settori 
  produttivi, e dei lavoratori, nonchè lo sviluppo di tutte le azioni formative e 
  consulenziali nel campo della cultura di impresa e della salute e sicurezza sul 
  lavoro, anche ove richiesta specifica abilitazione, attraverso la costituzione di 
  una rete presente su tutto il territorio nazionale; 
  6. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative, direttamente o tra-
  mite le aziende iscritte e convenzionate, di cui all'art. 14, in tutti i settori di 
  attività di cui ai codici ATECO indicati nella legislazione e negli Accordi 
  Stato – Regioni laddove si ravvisi la formazione e la consulenza sulla sicu-
  rezza in tutti gli ambienti di vita e di lavoro;                                                
  7. lo svolgimento e l'organizzazione di specifiche azioni formative nel settore 
  dell'ambiente e della tutela della salute, normati, anche in relazione a specifi-
  che normative comunitarie, nazionali e regionali;                                                   
  8. lo svolgimento e l'organizzazione di azioni formative nell'ambito sanitario, 
  ospedaliero, anche attraverso accreditamenti per l'ECM nazionale e regionali 
  e nei settori dell’emergenza e del pronto soccorso, nonché della protezione 
  civile;
  9. lo svolgimento e l’organizzazione di azioni formative nell’ambito degli au-
  totrasporti, in particolare di corsi di formazione professionale per gli esami 
  d’idoneità professionale degli autotrasporti di merci e viaggiatori per conto 
  terzi (D.M. 16.05.1991 n. 1998).
  10. lo svolgimento e l'organizzazione dei corsi nell'ambito della sicurezza 
  stradale e nell'ambito più generale della sicurezza aerea e marittima.
  11. lo svolgimento e l’organizzazione di azioni formative nell’ambito dei 
  lavori sotto tensione;
  12. lo svolgimento e l' organizzazione di azioni formative in tutti gli am-
  biti lavorativi che presentino ulteriori rischi specifici che saranno oggetto 
  di successive emanazioni e delibere da parte del legislatore, nonché rilascio 
  di abilitazioni, abilitazioni su macchine operatrici ed attrezzature di lavoro;
  13. la messa a punto di standard di qualità interna all’associazione come 
  previsto dalla legge 4/2013.
  Le qualificazioni professionali si basano sulla conformità delle medesime 
  alla normativa tecnica UNI e a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 
  14.01.2013, n. 4.
  L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite 
  gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l'attivazione di uno 
  sportello di riferimento per i consumatori-utenti in attuazione dell'art. 27 
  ter del codice del consumo di cui al D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i. 
  Sul sito web associativo sono pubblicati tutti gli elementi informativi che 
  presentano utilità sia per gli associati sia per i consumatori, secondo crite-
  ri di trasparenza, correttezza e veridicità.                           
  Le attività professionali di cui all'art. 1 sono identificate in formatore, ad-
  detto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, consulente 
  della sicurezza, coordinatore della sicurezza, consulente sistemi di gestio-
  ne (SGSSL), auditor sistemi di gestione (SGSSL), istruttori attrezzature, 
  prevenzione incendi ed emergenze e protezione civile. Con apposito Re-
  golamento, costituente parte integrante del presente Statuto, viene defini-
  to il sistema di attestazione, per ciascuna professione quale: i requisiti di 
  iscrizione e di partecipazione dall'associazione all'utente, la posizione as-
  sicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti 
  idonei per accertare l’obbligo dell’aggiornamento professionale.
  L'Associazione può aderire, sottoscrivere, attraverso accordi di collabo-
  razione, convenzioni, protocolli di intesa, sottoscrizione di quote, costi-
  tuzione di associazioni temporanee di scopo o di impresa, con qualsiasi 
  soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto 
  con le finalità e gli scopi associativi.
  Nell'ambito di queste finalità istituzionali, l'Associazione svolge ogni a-
  zione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e la valorizzazione dell'at-
  tività delle aziende associate, dei formatori ed operatori della sicurezza 
  anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche private, 
  al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e 
  formativo nel paese. 
  Art. 3 - Le attività e gli strumenti
  Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà sia diretta-
  mente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo 
  spirito e le tematiche della associazione stessa svolgere le seguenti attivi-
  tà: 
  a)         progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e distribuire 
  supporti  didattici, libri, opuscoli, CD Rom, floppy, materiali e prodotti, 
  film e video di  ogni genere e tipo anche via internet; 
  b) stampare e divulgare in tutte le forme compresi il web materiale di infor-
  mazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti 
  informatici, CD rom, dvd, utilizzo di reti e piattaforme informatiche;             
  c) proporre a soggetti interessati studi, consulenze e ricerche nell'ambito a-
  ziendale, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche, della 
  formazione e della sicurezza sul lavoro; 
  d)  proporre la promozione dell' immagine con produzione di ogni tipo pub-
  blicità e prodotti cartacei o rnultimediali;
  e) produrre grafica, design, illustrazione,     fotografia, decorazione, pittura, 
  installazioni ed allestimenti e gestire attività di progettazione relativamente ai 
  settori sopra descritti;
  f) distribuire e vendere vari prodotti sia di propria produzione che prodotti da 
  terzi;
  g) organizzare, in proprio      o conto terzi, convegni, seminari, corsi, incon-
  tri, tavole rotonde, rassegne, mostre, promuovere premi, ecc.;
  h) organizzare, limitatamente ai propri soci, viaggi e soggiorni in Italia ed 
  all'estero;        
  i) raccogliere  sponsorizzazioni per attività ed iniziative realizzate 
  dall’Associazione;
  j) promuovere,  organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione e specia-
  lizzazione in tutti i campi oggetto di interesse dell’ Associazione, anche in 
  collaborazione con Enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia 
  pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola ed università, sia 
  pubblica che privata italiana o estera;           
  k)  organizzare, progettare, svolgere, direttamente o tramite le proprie azien-
  de associate corsi e azioni formative utilizzando la metodologia dell'e-
  learning, l'uso dell' on-line e tutti gli strumenti multimediali anche nel settore 
  sanitario tramite l'ECM nazionale e regionali;
  l) partecipare alla definizione delle politiche e delle normative di sicurezza, 
  ambiente e salute congiuntamente ad organismi pubblici e privati nonché la 
  partecipazione ad iniziative e progetti, italiani e europei ed internazionali, per 
  promuovere le figure professionali degli associati nell'ambito della loro atti-
  vità;
  m) individuare ed attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici 
  corsi ed attività formative culturali e professionalizzanti, al fine del ricono-
  scimento da parte dei soggetti abilitati;
  n) attuare azioni volte all’attestazione dell’iscrizione dei soci 
  all’associazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 4/2013.                                                         
  Art. 4 - Sviluppo associativo                                                                                                                     
  L’Associazione per il conseguimento dei suoi scopi potrà conferire incarichi 
  sia ai soci che ad esterni, assumere personale, commissionare ricerche, orga-
  nizzare gruppi di lavoro per se stessa o per qualsiasi committente che operi 
  nei settori di intervento dell' Associazione o che necessiti di sviluppare cono-
  scenze in tali settori.  
  La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione è gratuita. Per gli inca
  richi affidati ai soci da parte degli organi sociali è previsto il rimborso delle 
  spese, secondo le deliberazioni degli organi sociali preposti. L'Associazione 
  potrà inoltre:                                                                                                 
   cooperare con altre associazioni, gruppi spontanei, istituzioni sia pubbliche 
  che private, e di qualsiasi nazionalità, purchè queste perseguano analoghe
  finalità o comunque siano in sintonia con lo spirito dell’Associazione; 
    stipulare accordi o convenzioni con altre associazioni, enti pubblici o priva-
  ti nonché con aziende e società private in ordine a tutte le attività che non 
  siano in contrasto con i principi del presente Statuto; 
   riconoscere con uso del logo tutte quelle iniziative previste nell'ambito dello 
  Statuto e rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalle deliberazioni o dai 
  documenti approvati dagli organi sociali;
    concedere il patrocinio con uso del logo, a tutte quelle iniziative che ri-
  guardano e concorrano allo sviluppo della cultura di impresa e della sicurezza 
  sul lavoro;
   promuovere e costituire una rete a livello nazionale, di propria diretta ed e-
  sclusiva emanazione, per lo svolgimento di azioni e corsi formativi secondo 
  la normativa vigente nonché di qualità e di eccellenza in base a standard di 
  qualità dell' Assoimprenditori.
    Promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità 
  per i settori di competenza
  Potrà, inoltre, offrire consulenze, gestire eventi, sia in proprio sia su incarico 
  di terzi, organizzare convegni, tavole rotonde, seminari e scambi culturali
  professionali con analoghe associazioni o enti o aziende, nonché promuovere 
  occasioni di  confronto anche attraverso mezzi di comunicazione di massa 
  (pubblicazioni, anche informatiche e telematiche, giornali, radio, televisione, 
  internet, ecc.).            
  Art. 5 - Soci                                                                                                                                                       
  Possono essere soci dell' Associazione le persone fisiche che ne condividano 
  gli scopi statutari e che possano partecipare, per professionalità, attitudine, 
  formazione o perché necessitino dei servizi loro offerti, alla vita dell' Asso-
  ciazione stessa o al fine di sostenere ed incoraggiare l'attività, la ricerca e lo 
  studio delle tematiche attinenti la formazione e la consulenza per la cultura di 
  impresa e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
  Possono associarsi aziende e studi  associati e/o professionali, persone giuri-
  diche rappresentante da un socio ordinario, che abbiano nell' oggetto sociale 
  la formazione, attività consulenziale o operino nei settori di cui all'art. 1 del-
  lo Statuto.                                                                              
  I soci si distinguono in:                                                                                                                    
  a)     soci FONDATORI: sono coloro che, come persone fisiche, hanno sotto-
  scritto l'Atto costitutivo dell' Associazione;                                                                                                                        
  b) soci ORDINARI: sono coloro che, come persone fisiche, condividendo fi-
  nalità e metodi dell'associazione, sono entrati a farne parte a seguito di libera 
  iscrizione: hanno diritto di voto; 
  c)  soci AZIENDE, associazioni, enti, pubblici e privati, studi  associati e 
  professionali sono assimilati ai soci ordinari, senza diritto di voto in quanto 
  sono già rappresentate da un socio ordinario (persona fisica iscritta); 
  d) soci SOSTENITORI: sono coloro che, persone giuridiche aziende ed enti, 
  pur non partecipando alla gestione diretta delle attività promosse dall'Asso-
  ciazione, la sostengono attraverso contributi differenti rispetto a quelli degli 
  altri soci, possono indicare loro rappresentanti per la partecipazione alle ini-
  ziative sociali: non hanno diritto di voto;
  I soci Ordinari, qualora ne abbiano titolo, possono iscriversi al Registro di 
  una o più specifiche attività professionali di cui all'art. 2 dello Statuto e del 
  relativo Regolamento.
  Art. 6 - Obblighi dei soci 
  Tutti i soci sono obbligati al pagamento delle quote di associazione in base 
  alle delibere del Consiglio direttivo. I Soci possono sottoscrivere ulteriori 
  quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero 
  delle attività dell' Associazione. Le quote a titolo di finanziamento infruttife-
  ro dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concor-
  dati all'atto del finanziamento. 
  L'iscrizione all' Associazione è annuale. 
  I soci che hanno diritto di voto in Assemblea sono tenuti: 
  a) al pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Nazionale; 
  b) all'osservanza del presente Statuto; 
  c) al rispetto del Codice deontologico,della Carta dei valori e del Codice Eti
  co; 
  d) all' osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi 
  sociali; 
  e) all’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione 
  all’Associazione.
  I soci sono espulsi quando: 
  a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni 
  degli organi sociali; 
  b) in qualsiasi modo rechino danno morale o materiale all' Associazione. 
  Il Consiglio direttivo nomina, con le procedure previste dall'art. 12, la Com-
  missione di Garanzia, 
  difendendone compiti e poteri relativi all'adempimento ed all'osservanza del 
  Codice Etico e Codice Deontologico e la previsione delle sanzioni. 
  Il Consiglio direttivo, sentita la Commissione di Garanzia, è preposto all'ado-
  zione dei provvedimenti disciplinari in relazione alle violazioni poste in esse-
  re . 
  I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associa-
  tive e quando comunicano di recedere, senza rivalse né oneri, dall’Associa-
  zione.
  Art. 7 - Organi dell'Associazione                           
  Gli organi deliberativi e titolari delle cariche sociali dell' Associazione sono:    
  a) Assemblea dei soci; 
  b) Consiglio direttivo;                                   I 
  c) Presidente.  
  Non costituiscono organismi deliberativi elettivi, ma fanno parte degli orga-
  nismi associativi:       
  a) Comitato Scientifico                                  
  b) Comitato Tecnico per la formazione permanente
  c) Commissione di garanzia                          
  È inoltre organo dell'associazione l'Organismo di Vigilanza Assoimprenditori 
  ex D. Lgs. n. 231/01, dotato di autonomo regolamento di funzionamento.
  Art. 8 - Assemblea dei soci 
  L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria ogni anno per l'approva-
  zione dell'attività svolta e la definizione delle future, nonché per l'approva-
  zione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo. Eventuali altre 
  assemblee sono convocate dal Presidente o dal Consiglio Nazionale quando 
  ritenuto necessario, o quando ne abbia fatto richiesta, specificando gli argo-
  menti da trattare, un numero minimo di soci pari al 30% degli iscritti aventi 
  diritto di voto. 
  L'Assemblea è convocata con annuncio scritto da esporsi presso la sede socia-
  le almeno 10 giorni prima della data prevista e diffusa ai soci tramite stru-
  menti informatici. Essa in prima convocazione è regolarmente costituita 
  quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e 
  delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, mentre in seconda convo-
  cazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli 
  intervenuti e delibera comunque a maggioranza assoluta dei presenti.
  L'Assemblea regolarmente costituita può deliberare sulla modifica del pre-
  sente Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.                    
  Hanno diritto di voto i soci che si iscrivono o rinnovano l'iscrizione entro il 
  31 marzo di ogni anno.          
  Non è soggetto a modifiche statutarie il comma terzo dell'articolo 9.
  L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell' Associazione e 
  può designare presidenti onorari, comitato d'onore, altri vice presidenti con 
  funzioni onorifiche, istituire cariche non retribuite.  
  L'Assemblea ogni quattro anni procede al rinnovo delle cariche sociali con 
  l'elezione del Consiglio direttivo e contestualmente del Presidente.                                                                                               
  Art. 9 - Consiglio direttivo                                                                                                            
  Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da 
  un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti fra i soci nel corso 
  dell' Assemblea generale.
  Essi durano in carica quattro anni e tutti i componenti possono essere rieletti.                        
  Almeno un terzo dei suoi componenti è riservato ai soci fondatori, se ne fan-
  no richiesta, mentre i rimanenti componenti possono essere nominati tra tutti 
  i soci iscritti.
  Il terzo paragrafo non è oggetto di modifica statuaria.                     
  Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo ed è considerato ag-
  giuntivo ai componenti eletti o designati. 
  Il Consiglio direttivo può inoltre costituire commissioni, gruppi di studio e di 
  lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento 
  degli scopi sociali.                                                                                                               
  Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero.                                                                               
  Qualora un componente del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, si 
  dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali per tre volte consecutive è facol-
  tà dei componenti rimanenti del Consiglio Direttivo stesso procedere alla so-
  stituzione tramite cooptazione, scegliendo tra i soci. Ogni anno, prima dell' 
  Assemblea generale dei soci, il Consiglio approva il rendiconto consuntivo 
  per l'esercizio appena trascorso e propone le attività dell'associazione da 
  sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.                                                                                      
  Il Consiglio direttivo delibera il piano di attività dell' Associazione, le quote 
  di iscrizione e formula proposte in ordine alla gestione dell' Associazione. 
  In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri dell'Assemblea dei 
  soci sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione dell' Assemblea 
  nel corso della prima riunione ordinaria. 
  In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.             
  Viene convocato di norma tre volte all'anno o su proposta del Presidente o di 
  un terzo dei componenti del Consiglio stesso.          
  Il Consiglio in prima convocazione, è regolarmente costituito quando sia pre-
  sente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a mag-
  gioranza dei consiglieri presenti, mentre in seconda convocazione sarà rego-
  larmente costituito qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comun-
  que a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito 
  verbale.
  Art. 10 -Presidente                                      
  Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio e a 
  lui spetta la firma sociale. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministra-
  zione, può aprire conti, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni 
  societarie, in caso di impedimento o di assenza, tutte le sue funzioni spettano 
  al Vice Presidente. In caso di più Vicepresidenti, il Presidente designa il Vi-
  cepresidente Vicario.  
  Il Presidente può deliberare con i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo 
  le relative deliberazioni all’approvazione del Consiglio nel corso della prima 
  riunione ordinaria
  In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. 
  Art. 11 - Comitato Scientifico 
  Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento scientifico dell'associazione.
  Il Presidente, su mandato del Consiglio direttivo designa i componenti del 
  Comitato Scientifico, costituito da autorevoli rappresentanti di enti pubblici e 
  privati, aziende ed imprese o singoli studiosi ed esperti del settore.
  Il Comitato Scientifico non esercita funzioni operative.
  Ai membri del Comitato Scientifico viene riconosciuto il rimborso delle spe-
  se sostenute a seguito di specifici incarichi assegnati dal Presidente e preven-
  tivamente autorizzate dal consiglio direttivo.
  Art. 12 - Comitati e Commissioni
  Il Consiglio direttivo può costituire comitati, commissioni, gruppi di studio e 
  di lavoro, su temi ed argomenti attinenti a quanto previsto nel presente Statu-
  to e che rientrano nelle finalità associative.
  Tutti i soci possono partecipare ai gruppi di lavoro o comitati e commissioni.  
  Il funzionamento di tali organismi è deliberato dal Consiglio direttivo.
  Il Consiglio direttivo designa i responsabili dei Comitati, gruppi    o commis-
  sioni.               
  Il Consiglio direttivo può istituire uno o più Comitati di indirizzo sorveglian-
  za sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e compe-
  tenze professionali cui partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni 
  dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresen-
  tative sul piano nazionale.     
  Art. 13 – Coordinatori, delegati, responsabili e Sedi territoriali 
  Al fine di favorire la partecipazione di tutti i soci all'attività ed al funziona-
  mento dell' Associazione possono essere nominati sul territorio soci cui affi-
  dare compiti di coordinamento e rappresentanza dell’Assoimprenditori.           
  Tali nomine verranno deliberate dal presidente e sottoposte all'approvazione 
  del Consiglio direttivo.                                                                                                                                            
  Le nomine sono da intendersi pro-tempore al fine di sviluppare l'organizza-
  zione a livello locale. 
  Le modalità di nomina, organizzazione gestione e funzionamento a livello 
  territoriale sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di-
  rettivo.
  Il Consiglio direttivo delibera l'apertura di sedi territoriali e di rappresentanza
  Art. 14 - Centri di Formazione Assoimprenditori                                   
  Per lo svolgimento delle attività formative di cui all'articolo 2, l'Associazione 
  istituisce i Poli di Formazione Assoimprenditori, in sigla PFA.
  Le aziende associate possono richiedere di divenire PFA tramite una proce-
  dura di convenzionamento stipulata ai sensi dell'art. 2549 e seguenti del Co-
  dice Civile che ne prevederà le modalità operative ed amministrative.                         
  L'Associazione svolge direttamente le attività forrnative e di aggiornamen-
  to oppure si può avvalere unicamente dei PFA quali strutture formative di di-
  retta ed esclusiva emanazione dell' Associazione stessa. 
  Tutti i PFA, esclusivamente per le azioni previste nella convenzione, nello 
  svolgimento della attività di formazione e aggiornamento rappresentano l'As-
  soimprenditori e sono tenuti all'osservanza della convenzione stessa e delle 
  deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo dell’associazione.                                     
  Le aziende convenzionate che operano quali PFA, sono tenute a svolgere le 
  attività formative in materia di formazione di impresa e salute e sicurezza nei 
  luoghi di vita e di lavoro, esclusivamente con l'Assoimprenditori salvo dero-
  ghe da richiedere ad autorizzate dal presidente ed il consiglio direttivo.                                                                                                                                                                                                        
  Eventuali iniziative promosse dai PFA senza autorizzazione del Presidente e 
  del consiglio direttivo non coinvolgono l’Associazione e rientrano nella sfera 
  delle singole iniziative che nono possono essere svolte utilizzando la sigla ed 
  il logo dell’associazione.
  I PFA sono sottoposti alla vigilanza dell'Associazione.
  Art. 15 - Registro degli iscritti                                                                                                                              
  Viene istituito il Registro degli iscritti, aggiornato annualmente, pubblicato 
  sul sito web dell' Associazione ed inviato alle autorità competenti. 
  a) A tutti i soci iscritti nel Registro verrà rilasciata una tessera associativa, ri-
  portante il N. di iscrizione.
  b) I soci iscritti, alle attività professionali, sono tenuti a rispettare, nell'eserci-
  zio delle proprie attività professionali, ai fini del mantenimento dell'iscrizione 
  all' associazione gli standard qualitativi e di qualificazione professionali defi
  niti dall' Assoimprenditori. 
  Art. 16 - Patrimonio sociale 
  Il patrimonio sociale è costituito: 
  a) dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio; 
  b) dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere 
  liberamente, 
  c) da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e 
  privati, italiani europei;
  d) da proventi di gestioni dirette e/o partecipate;
  e) dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali. 
  Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 01/01 al 31/12 dell'anno pre-
  cedente e verrà sottoposto all'approvazione nel corso della prima Assemblea 
  dei soci. 
  Art. 17 - Scioglimento e liquidazione                                                                                           
  Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea regolarmente 
  costituita con votazione favorevole dei tre quarti dei soci.                                                  
  In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i 
  poteri attribuiti loro dall'Assemblea. 
  Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento del-
  lo scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell'ambito del-
  le iniziative sostenute dall' Associazione.      
  Firme: